Agenzie delle entrate, stralcio e rottamazione cartelle: in arrivo 700mila lettere
L'Agenzia riscossione comunicherà ai contribuenti l'esito della domanda e gli importi
Agenzie delle entrate, stralcio e rottamazione cartelle: in arrivo 700mila lettere L’Agenzia riscossione comunicherà ai contribuenti l’esito della domanda e gli importi
In arrivo 700 mila comunicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. Le lettere sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il “saldo e stralcio”, ma anche i “ritardatari” della “rottamazione-ter”, cioè chi ha mancato l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019.
Le comunicazioni, che informano gli interessati sull’esito della richiesta con l’indicazione dell’importo dovuto e delle modalità di pagamento, sono trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossione tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. L’invio sarà completato, come previsto dalla legge, entro il prossimo 31 ottobre.
Complessivamente si tratta di circa 690 mila “Comunicazioni delle somme dovute” di cui poco più di 380 mila relative alle domande di “saldo e stralcio” e quasi 310 mila alle richieste di “rottamazione-ter” nella fase di riapertura dei termini. In precedenza, entro il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato circa un 1 milione 400 mila comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il termine del 30 aprile.
Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.
Le tipologie di comunicazione
Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto due tipologie di comunicazione: la “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti” in risposta alle dichiarazioni presentate per il “saldo e stralcio” e la “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata” in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura.
In particolare, nella prima sono indicati per tutte le cartelle, sia gli importi dovuti per il “saldo e stralcio” sia quelli esclusi da tale misura agevolativa (perché non sussistono i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio”) e ricondotti, come previsto dalla legge, nell’ambito della “rottamazione-ter”.
Per ciascuna delle due tipologie di comunicazioni, sono previste 5 differenti lettere. La prima AT (Accoglimento totale della richiesta) comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto; AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (AX) si riferisce ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili". Infine, la tipologia RI che riguarda le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera.
La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni, per la “rottamazione-ter” fino a 17 rate in cinque anni). La scadenza della prima rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre. Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Per maggiori informazioni consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Come pagare
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA e infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, le somme dovute potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 30 novembre 2019, il servizio andrà richiesto entro il 10 novembre. Oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva e, di conseguenza, il pagamento del 30 novembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.
Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione. In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento. Per i carichi esclusi dal pagamento, invece, la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero.
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