15 novembre, scatta l’ordinanza neve
Ancora pochi giorni per dotarsi di pneumatici invernali montati o di catene a bordo
L’ordinanza è pronta: dal 15 novembre scatta anche a Luino l’obbligo di preparare l’auto per l’inverno, che tradotto vuol dire dotarsi di pneumatici di neve – almeno due, sulle ruote motrici – o di tenere nel bagagliaio dell’auto una coppia di catene idonee.
Il motivo è scritto nelle indicazioni messe nero su bianco dall’amministrazione comunale, ma anche da un altro fattore: le temperature che, neve o non neve, si stanno abbassando.
Questa mattina, 7 novembre, la colonnina di mercurio segnalava i 2 gradi sopra lo zero, ben al di sotto della soglia dei 7 gradi che i gommisti consigliano per il montaggio degli pneumatici invernali.
Ma cosa stabilisce nel dettaglio l’ordinanza firmata dalla polizia locale cittadina?
PERIODO – Prima di tutto il periodo di applicazione, cioè “tra il 15 novembre ed il 31 marzo di ogni anno solare, dalle ore 0,00 alle ore 24,00” è istituito “l’obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla circolazione su neve o ghiaccio e, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucciolevoli” cioè le “catene”.
MOTO E MOTORINI – Le norme previste dall’ordinanza neve si applicano non solo alle auto, ma anche a motorini e moto a cui è preclusa la circolazione in caso di neve: “Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto”.
SE C’È IL GHIACCIO L’OBBLIGO CONTINUA – Attenzione: l’ordinanza prevede anche un altro importantissimo precetto per chi si muove in città, cioè la valutazione da parte del conducente di presenza di ghiaccio sulla strada, fattore che di fatto renderà valido il contenuto dell’ordinanza anche al di fuori dei termini, infatti: “Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose e/o di formazione di ghiaccio”.
QUALI PNEUMATICI – “Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati allo scopo della presente ordinanza sono quelli omologati secondo le direttive CEE e del Consiglio delle Comunità Europee ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione”.
QUALI CATENE – “I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione puché corrispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.
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