Congedo e bonus baby sitter per Covid-19: come richiederli
Tutte le procedure e i link già attivati dall'Inps per richiedere il congedo parentale per Coronavirus a seconda della posizione lavorativa e come funziona il bonus baby sitter
Il Decreto Cura Italia settimana scorsa ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori in caso di figli. Lo ha fatto ampliando la possibilità di richiedere il congedo parentale e il bonus baby sitter.
Ad oggi l’Inps, istituto competente per entrambe le misure, sta ancora completando le attività necessarie per mettere in funzione tutte le procedure necessarie a richiedere telematicamente i trattamenti previsti. Ma alcune indicazioni sono già operative.
Con l’aiuto della giurista (e mamma) Benedetta Chiodaroli che collabora con le Mammeincerchio di Azzate per il sostegno alla genitorialità, mettiamo a fuoco la situazione, con tutti i link e le informazioni utili.
Congedi parentali Covid-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori (di figli naturali, adottivi o in affido) per ogni nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
I congedi NON sono fruibili:
– se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
– se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
– nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
– nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Della misura si fruisce diversamente in base alla posizione lavorativa.
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
Con figli fino a 12 anni di età (o con handicap grave senza distinzione di età) è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Il congedo è fruibile, ma senza percepire alcuna indennità per i figli dai 12 ai 16.
Come fare domanda:
– i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” NON devono presentare una nuova domanda.
– I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps a questo LINK.
– I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
LAVORATORI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
– con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
– Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
La domanda va presentata all’Inps a questo LINK.
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS
I Lavoratori autonomi con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età o con handicap in situazione di gravità (senza limiti di età) è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Possono fare domanda all’Inps a questo LINK.
LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI
Le indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, cui va presentata relativa domanda (NON all’Inps).
Bonus per i servizi di baby sitting Covid-19
Spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (o con handicap grave, senza distinzione di età), ed è erogato mediante libretto famiglia (Per iscriversi al libretto di famiglia Inps cliccare QUI).
Si tratta di un contributo una tantum che spetta ai lavoratori dipendenti pubblici (sanità e sicurezza fino a 1000 euro), privati o iscritti solo alla Gestione separata INPS e Autonomi (anche se non iscritti all’INPS) per un totale massimo di 600 euro.
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
– se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
– se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo (a meno che non sia presente un figlio con disabilità grave).
È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
Come presentare la domanda
Il bonus può essere richiesto per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro (o di 1.000 euro per i sanitari e forze dell’ordine), per ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio, avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS .
Per maggiori info: www.inps.it – sezione “Servizi online”, numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
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