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La Finanziara introduce dal 2024 il contributo sanitario dei frontalieri calcolato sullo stipendio netto

Nella bozza "bollinata" della manovra, è l'art 49 a introdurre le novità per i lavoratori italiani all'estero. Ai sanitari un extra non superiore al 20% dello stipendio. Variazioni anche per gli stranieri presenti nel paese

ordine professioni sanitarie e riabilitazione

È l’art 49 della Legge finanziaria “bollinata”, in arrivo alle Camere per l’approvazione, a indicare il contributo sanitario per frontalieri e italiani all’estero che usufruiscono del Sistema sanitario italiano. Il contributo, che andrà definito dalle singole regioni, varierà tra il 3 e il 6% del compenso netto del lavoratore. Il gettito ottenuto andrà a compensare i lavoratori sanitari delle aree di confine con un bonus che non potrà superare il 20% dello stipendio.

Il testo prevede anche delle novità riguardo agli stranieri presenti sul territorio italiano che sono chiamati a corrispondere una cifra di 2000 euro annui che possono scendere a 700 euro in casi specifici

ART. 49.
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

1. Sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:
a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il Servizio sanitario nazionale;

b) i frontalieri di cui all’articolo 9, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;

c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

2. La Regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024 al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all’articolo 34, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a) ( motivi di studio), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) (stranieri collocati alla pari)»;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.».
5. I versamenti degli importi di cui al comma 4 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

6. L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è  presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.»

7. All’articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»

Pubblicato il 31 Ottobre 2023
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