Nuove moschee, il Tar: “Senza tempi certi non è garantita la libertà di culto”
In una sentenza relativa alla vicenda legale tra Associazione islamica ticinese e Comune di Sesto i giudici amministrativi sollevano la questione di illegittimità della legge regionale 12/2005
La domanda di spazi da dedicare alla libertà di culto dovrebbe “trovare una risposta – in un senso positivo o in senso negativo – in tempi certi, ed entro un termine ragionevole”. Su questo e su altri aspetti che metterebbero in discussione il diritto sancito dalla Costituzione alla libertà religiosa, si è espresso recentemente il Tar della Lombardia. In una sentenza relativa alla vicenda legale tra l’Associazione islamica ticinese e il Comune di Sesto Calende, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale n. 12/2005, “per il governo del territorio”.
“La perdurante situazione di attesa e di incertezza nella quale, in ragione di quanto disposto dall’art. 72 comma 5 della L.R. Lombardia n. 12/2005, versano i fedeli, i quali aspirano a che il Comune individui un luogo per il culto da essi professato, non è compatibile con il rango costituzionale del diritto di libertà religiosa” scrivono i giudici del collegio della seconda sezione del Tar milanese, presieduto da Silvana Bini.
La sentenza in questione riguarda una battaglia legale che prosegue da anni, quella relativa alla richiesta di individuazione di un luogo di culto per la comunità islamica locale sul territorio di Sesto Calende e al conseguente rifiuto da parte dall’amministrazione comunale. Rispetto all’attuale normativa regionale il tribunale amministrativo ha sottolineato che ad oggi i “fedeli di una confessione che intendono trovare una sede per esercitare il proprio culto devono attendere per un tempo indeterminato la decisione del Comune”. “Se decorre inutilmente il termine dei 18 mesi (come nel caso in esame), l’Amministrazione non ha alcun obbligo di avviare il procedimento di revisione del PGT, per individuare le aree destinate a luogo di culto. Al decorso dei 18 mesi non è infatti prevista alcuna disposizione “sanzionatoria”, quale la sostituzione commissariale per l’adozione del piano de quo. Ora, resta fuori discussione il potere del Comune di decidere, all’esito di un istruttoria adeguata, se accogliere o respingere la domanda degli interessati. Tuttavia, la perdurante situazione di attesa e di incertezza nella quale, in ragione di quanto disposto dall’art. 72 comma 5 della L.R. Lombardia n. 12/2005, versano i fedeli, i quali aspirano a che il Comune individui un luogo per il culto da essi professato, non è compatibile con il rango costituzionale del diritto di libertà religiosa“.
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