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Covid e rientri in azienda, ecco le nuove disposizioni

Le novità del protocollo di aggiornamento delle misure minimali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari

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L’avvocato giuslavorista Grazia Davoli ritorna sull’argomento Covid-19 in azienda. In questo articolo spiega i recenti aggiornamenti alla normativa per il contrasto e il contenimento della sua diffusione.

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A distanza di un anno il 6 aprile scorso è stato siglato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure minimali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ad integrazione e parziale modifica di quanto contenuto nei precedenti del 14 marzo e 24 aprile 2020, cui sono seguite le indicazioni del Ministero della Salute per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata.

Il nuovo protocollo ha ribadito quale metodo privilegiato per contrastare la diffusione, il massimo ricorso agli strumenti di “rarefazione” delle presenze negli ambienti di lavoro quali il lavoro agile e da remoto, il ricorso agli ammortizzatori sociali e l’incentivazione alle ferie e ai congedi retribuiti. Fermo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, viene introdotta una misura più restrittiva per quanto riguarda l’uso della mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, da adottare in tutti i casi di condivisione degli spazi di lavoro sia al chiuso che all’aperto, salvo che si tratti di attività che richiedano dispositivi di protezione maggiormente protettivi.

TRASFERTE

Mentre con il precedente protocollo l’obbligo ricorreva nel solo caso di distanziamento inferiore al metro. Il presidio non è necessario in caso si lavori in isolamento. Altra novità riguarda le trasferte nazionali ed internazionali – che il precedente protocollo aveva sospeso o annullato – e ora possibili purché il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ne valuti l’esigenza anche in relazione all’andamento pandemico delle sedi di destinazione.

FORMAZIONE ED ESAMI

Continuano ad essere sospese le riunioni in presenza, gli eventi interni e ogni attività formativa in aula. Mentre sonoora consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IePF), la formazione in azienda per i lavoratori delle stesse aziende nel rispetto delle disposizioni regionali, i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio nel rispetto delle misure di contenimento pandemico.

IL MEDICO COMPETENTE

La figura del medico competente, si conferma nella sua posizione di centralità: suggerisce l’adozione di strategie utili al contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; attua la sorveglianza dei lavoratori fragili; collabora con l’autorità sanitaria per indentificare gli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-1. Ma non solo. A seguito della circolare 12 aprile 2021 del ministero della Salute integrativa del protocollo del 6 aprile, il medico competente interviene anche nella riammissione al servizio del dipendente dopo l’assenza per malattia da Covid-19.

Di seguito l’iter da seguire a seconda delle diverse ipotesi configurabili:

Il lavoratore positivo con sintomi gravi e ricovero invia la certificazione di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro tramite il Medico Competente, se nominato, il quale deve effettuare la visita medica preventiva di idoneità alla mansione anche per assenze sotto i 60 giorni.

Il lavoratore positivo sintomatico non grave può rientrare in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni di cui 3 senza sintomi + test).

Il lavoratore positivo asintomatico per tutto il periodo può rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale deve risultare negativi al test molecolare.

Il lavoratore rimasto positivo dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (c.d. a lungo termine) dovrà sottoporsi a tampone molecolare o antigenico il cui referto andrà inviato al datore di lavoro tramite il medico competente, se nominato.

Il lavoratore asintomatico a contatto stretto con un positivo, salvo che non sia collocabile in regime di lavoro agile, deve informare il proprio medico curante che rilascia la certificazione di malattia.

Per rientrare in servizio il lavoratore deve effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo, eseguire al termine il tampone molecolare o antigenico e informare del referto di negatività il datore di lavoro tramite il medico competente, ove nominato. Secondo le indicazioni diffuse ufficialmente il 13 aprile, il medico competente potrà anche essere incaricato dai datori di lavoro per effettuare le vaccinazioni Covid in azienda, in alternativa alle strutture sanitarie o ai liberi professionisti.

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Pubblicato il 20 Aprile 2021
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