Seconde case, le regole per le vacanze pasquali
È consentito raggiungerle in Lombardia, vietato in Liguria e limitato in altre regioni
Pasqua nella seconda casa? Sì, ma solo in alcuni casi. Salvo nuove disposizioni, le regole generali per le vacanze pasquali prevedono la possibilità di raggiungere queste abitazioni ma solo per gli appartenenti al nucleo familiare (e con titolo di proprietà o locazione stipulato prima del 14 gennaio 2021). Non ci si potrà spostare dunque con gli amici ma solo con i congiunti.
Regioni e comuni potranno prevedere inoltre ulteriori limitazioni. A livello territoriale le regole possono dunque cambiare ancora e prevedere in alcuni casi dei divieti specifici. Come hanno fatto i Governatori di Liguria, Campania e Puglia che hanno vietato l’accesso alle seconde case.
Ad oggi è consentito raggiungere le seconde case in Lombardia, sempre limitatamente ai componenti del nucleo familiare (e con titolo antecedente al 14 gennaio 2021), mentre il Piemonte potrebbe decidere diversamente.
Anche il Piemonte potrebbe limitare l’accesso alle seconde case
In Alto Adige, Toscana, Marche e Valle d’Aosta l’accesso è invece limitato a chi risiede nella regione. Altre regole specifiche sono state introdotte per Sardegna e Sicilia.
Di seguito il testo della “Faq” dedicata alle seconde case in zona rossa, pubblicata sul sito del Governo
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
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