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Ex Casa della Gomma, l’interesse pubblico c’è: il Tar dà ragione al Comune

Ex Casa della Gomma, l’interesse pubblico c’è: il Tar dà ragione al Comune

VERBANIA – Il Tar del Piemonte ha dato ragione al Comune di Verbania contro gli aggiudicatari “provvisori” della gara per l’acquisto della ex Casa della Gomma. La gara era stata infatti revocata dall’Amministrazione comunale per “sopravvenuto interesse pubblico” dell’immobile, da qui il ricorso contro la delibera.
Ma andiamo con ordine, nel giugno del 2015, il Comune approva il piano delle alienazioni per il Triennio 2015-2017, all’interno del quale figura anche l’immobile di piazza Ranzoni 40, pertinenza del Pretorio. La cosa trova una netta opposizione nel consiglio comunale, tant’è che il sindaco assicura che la procedura per la vendita non andrà avanti e che le buste delle offerte non saranno aperte. Cosa che avrebbe di fatto annullato la gara; ma capita che l’asta pubblica proceda e che pervengano due offerte: una della APT Global, che offre poco più di 191mila euro ed una da parte dei signori Brunetti e Veneziani, che vincono con un’offerta di 210mila euro. A loro, nel gennaio 2016, viene assegnata provvisoriamente la gara. Ad aprile, tuttavia, l’amministrazione comunale accerta l’interesse pubblico sopravvenuto, revoca l’aggiudicazione provvisoria e destina il compendio di Palazzo Pretorio, già sede del Consorzio dei Servizi Sociali a fini turistico-culturali, la ex casa della gomma intanto viene data in comodato al Parco Nazionale della Valgrande.
Alla fine di giugno, i signori Veneziani e Brunetti impugnano i provvedimenti del Comune, lamentando tra le altre cose, l’incompetenza della giunta a provvedere alla revoca e che il provvedimento di revoca era motivato da ragioni esclusivamente politiche.
A luglio il consiglio comunale di Verbania stralcia l’immobile dal piano delle alienazioni; ma i ricorrenti non si fermano.
Il 14 giugno scorso c’è stata l’utenza al Tar, oggi la pubblicazione della sentenza che respinge i ricorsi motivando, tra le altre cose, che “una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento”.     
   

 

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Pubblicato il 17 Luglio 2017
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