Slot machine, il Tribunale respinge il ricorso di Euroslot contro le “distanze minime”
Slot machine, il Tribunale respinge il ricorso di Euroslot contro le “distanze minime”
VERBANIA – Ancora una sentenza favorevole al Comune di Verbania nell'infinita diatriba con Euroslot, società che gestisce sale giochi e apparecchiature per il gioco. In seguito all'udienza del 10 gennaio, il Tribunale di Verbania ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso promosso in via di urgenza dalla Euroslot, per chiedere la disapplicazione della legge regionale del Piemonte, nella parte in cui pone un distanziometro tra i luoghi sensibili (scuole, ospedali, chiese, bancomat, comprooro, stazioni ecc.) e il posizionamento di macchine da gioco. La mancata osservanza, prevede i sigilli alle apparecchiature e una sanzione compresa tra 2mila ed i 6mila euro per ogni "macchinetta" trovata accesa.
Sulla falsa riga delle eccezioni formulate dal Comune, il tribunale ha quindi respinto il ricorso come inammissibile. La libera prestazione dei servizi, il principio di uguaglianza tra coloro che operano in una Regione o nell'altra, la lesione del diritto di proprietà dei gestori delle slot "in difetto di un efficace ed apprezzabile beneficio o di una qualsiasi utilità sociale", sono tra gli argomenti presentati da Euroslot nel ricorso, assieme alla considerazione che il provvedimento non interverrebbe in materia di tutela della salute (contrasto alla ludopatia), ma incide prevalentemente sulla concorrenza tra attività imprenditoriali, materia questa riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo al Comune di Verbania, l’applicazione della legge regionale "lungi dal dettare una regolamentazione per evitare il posizionamento delle slot machines in taluni particolari luoghi, avrebbe reso assolutamente impossibile il posizionamento delle stesse su tutto il territorio comunale, con inevitabile e irreparabile pregiudizio per la propria attività, obbligata alla chiusura atteso lo spegnimento delle stesse". Per il giudice Maria Cristina Persico, tuttavia la richiesta di sospensione della legge regionale "si tradurrebbe nella illegittima lesione del potere legislativo regionale ovvero nell’attribuzione di un potere che è precluso all’autorità giudiziaria", che in questi casi può solo sollevare la questione di legittimità costituzionale. Il risultato: ricorso inammissibile e ricorrente condannato a pagare le spese di lite (2500 euro).
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