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Bonus per il rifacimento dell’impianto elettrico: in cosa consiste e chi può beneficiarne

Gli impianti elettrici domestici necessitano di manutenzione costante, al fine di evitare guasti e malfunzionamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli inquilini

impianto elettrico

Gli impianti elettrici domestici necessitano di manutenzione costante, al fine di evitare guasti e malfunzionamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli inquilini. Quando però l’apparato presenta chiari segni di obsolescenza, gli interventi di manutenzione ordinaria non sono più sufficienti a garantire la perfetta efficienza dell’impianto, tanto in termini prestazionali quanto in relazione alla sicurezza in fase di esercizio.

In casi del genere si pone quindi l’esigenza di approntare un rifacimento completo, sostituendo le componenti esistenti con dispositivi e cablaggi di moderna generazione. Questo intervento rientra nei lavori considerati di “manutenzione straordinaria” e consente di accedere a specifiche agevolazioni fiscali: di seguito, vediamo quali sono e i requisiti occorrenti per accedervi.

Bonus impianti elettrici: in cosa consiste

L’incentivo per il rifacimento dell’impianto elettrico consiste in una detrazione IRPEF del 50% dei costi sostenuti per l’intervento, su un massimo di spesa pari a 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali dal medesimo importo. La disciplina agevolativa riguarda sia le unità abitative singole sia i condomini. In attesa di eventuali aggiornamenti normativi – eventualità da non escludere del tutto in virtù dell’insediamento di un nuovo esecutivo – il bonus è applicabile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Requisiti necessari per accedere all’agevolazione

La possibilità di beneficiare della detrazione è subordinata al rispetto di una serie di requisiti tecnici; in particolare, l’impianto deve essere a norma in base alle prescrizioni della normativa CEI 64-8. In aggiunta, è necessario che tale requisito sia comprovato da un apposito certificato, al quale si aggiungono la DiCo (dichiarazione di conformità) e la dichiarazione di rispondenza (ai sensi del DM 37/08).

Un altro requisito indispensabile per l’accesso al bonus è la tracciabilità delle spese. In sostanza, il richiedente deve poter dimostrare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi; di conseguenza, è necessario che utilizzi soltanto metodi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale) per effettuare gli acquisti (sia quelli effettuati online sia quelli fatti presso negozi fisici al dettaglio).

Per quali spese si può richiedere l’agevolazione

Rinnovare l’impianto elettrico rientra tra le opere di manutenzione straordinaria, ossia gli interventi volti a “rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”, come si legge all’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.

La normativa consente di portare in detrazione tutte le spese connesse alla realizzazione dei lavori: progettazione e altre prestazioni professionali, perizie, sopralluoghi, certificazioni di conformità e, naturalmente, l’acquisto dei materiali necessari. Tra questi figurano anzitutto i cavi necessari alla realizzazione dei cablaggi; a tal riguardo, è bene tener presente che, dal 2019, in Italia è entrato in vigore un nuovo standard normativo che impone l’utilizzo di cavi FS18OR18, contraddistinti dalla guaina marrone. Questa nuova generazione di cavi Fror è facilmente reperibile anche online, presso e-commerce specializzati quali Emmebistore.

Chi può beneficiare del bonus

La detrazione per il rifacimento dell’impianto elettrico rientra nella disciplina agevolativa dedicata alle ristrutturazioni edilizie, applicabile a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto, come riporta il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, hanno diritto all’agevolazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce
  • i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).

Pubblicato il 21 Novembre 2022
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